Art. 2.

      1. Le gravi condizioni di salute degli animali di cui all'articolo 1 devono essere attestate per iscritto dal medico veterinario libero professionista o dei servizi sanitari pubblici che effettua l'operazione e copia di tale attestazione deve essere inviata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.